Servizio di consultazione della documentazione medica

Attraverso il portale della Misericordia è finalmente possibile consultare e stampare le schede sanitarie redatte dai medici a seguito di una prestazione eseguita negli Ambulatori. Tramite questo servizio desideriamo facilitare l'accesso e la consultazione degli utenti alle informazioni contenute nelle schede sanitarie redatte a seguito di visite sostenute dal 1 febbraio 2012.

Nel rispetto dell'autonomia dei professionisti e dell'intangibilità del rapporto medico-paziente, il contenuto delle schede sanitarie pubblicate on line potrebbe essere non del tutto esaustivo: la relazione completa della visita di ciascun paziente è conservata presso Misericordia Firenze Ambulatori, conformemente a quanto disposto dalla legge.

Per tutelare al meglio la sicurezza dei dati, l'accesso al servizio prevede un meccanismo di protezione di livello superiore, che potrà essere attivato seguendo questa procedura:

  1. Richiedere l'attivazione del servizio presso l'accettazione di uno degli ambulatori della Misericordia
  2. Eseguire la registrazione ed il login al portale cliccando qui
  3. Accedere alle schede sanitarie attraverso la scrivania virtuale che si riceverà una email contenente un codice di accesso temporaneo che dovrà copiare ed inserire nel campo sottostante

Ricordiamo che, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 (Pubblicato nella G.U. 31 maggio 1995, n. 125, S.O.), riconosce al paziente, tra gli altri, i seguenti diritti: Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.

Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi. Il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi; le dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento.

Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria. Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.

Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti. Cliccando qui potrà contattare i referenti della struttura per saperne di più.